Sez. L, Sentenza n. 3508 del 13/02/2008 (Rv. 601508 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Contratti di assicurazione stipulati ex art. 4 r.d.l. n. 5 del 1942 in sostituzione dei versamenti al Fondo per l'indennità degli impiegati - Soppressione del Fondo - Risoluzione di diritto con efficacia "ex tunc" dei contratti di assicurazione - Natura - Contratto a prestazione continuativa o periodica - Conseguenze - Devoluzione al datore di lavoro delle riserve matematiche nette - Necessità - Devoluzione dei premi riscossi - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
In relazione ai contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 4 r.d.l. n. 5 del 1942 (convertito nella legge n. 1251 del 1942), previsti in alternativa al versamento dei contributi al fondo per l'indennità di anzianità degli impiegati, la soppressione del fondo medesimo - in virtù dell'art. 4, settimo e ottavo comma legge n.297 del 1982 - ha comportato la risoluzione legale del contratto di assicurazione, con il conseguente obbligo dell'assicuratore di restituire al datore di lavoro le riserve matematiche nette - da accantonare e rivalutare quali componenti del t.f.r. da erogare alla data di cessazione del rapporto - e non i premi riscossi, atteso che, nei contratti a prestazioni continuativa o periodica, l'efficacia "ex tunc" della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4, Legge 02/04/1942 num. 1251 art. 4 com. 7, Legge 02/04/1942 num. 1251 art. 4 com. 8, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)