Sez. L, Sentenza n. 3041 del 13/02/2006 (Rv. 588033 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Determinazione al 31 maggio 1982 con riguardo a rapporto di lavoro proseguito oltre tale data - Criteri di calcolo - Disciplina relativa alla rivalutazione delle quote di accantonamento del t.f.r. - Applicabilità - Computo di quanto devoluto al datore di lavoro a seguito della soppressione del Fondo per l'indennità di anzianità agli impiegati e della risoluzione dei contratti di assicurazione sostitutivi - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro, in caso di cessazione del rapporto alla data del 1° giugno 1982, deve essere calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento, quale che ne sia la fonte (legale o contrattuale) , per espressa previsione della disposizione transitoria contenuta nell'art. 5, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ed è soggetta soltanto alle disposizioni in tema di rivalutazione delle quote di accantonamento, maturate annualmente, del trattamento di fine rapporto, mentre non sono estese a detta indennità di anzianità le altre disposizioni che regolano il trattamento di fine rapporto.Ne consegue che concorre ad integrare l'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli lavoratori ove avessero cessato il rapporto alla data del 1° giugno 1982 quanto deve essere devoluto al datore di lavoro a seguito della soppressione del Fondo per l'indennità di anzianità agli impiegati o a seguito della risoluzione - che ne consegue - dei contratti di assicurazione stipulati in sostituzione degli accantonamenti presso lo stesso Fondo.
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1942 num. 1251, Legge 29/05/1982 num. 287 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 08/01/1942 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)