Sez. 3, Sentenza n. 26075 del 26/06/2026 Ud. (dep. 13/07/2026) Rv. 290363-01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Contestazione di dichiarazione fraudolenta avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Condanna per l'uso di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato del delitto di dichiarazione fraudolenta per essersi avvalso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per il medesimo reato, ma per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, posto che l'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 richiede che le operazioni cui le fatture si riferiscono siano inesistenti, senza distinguere tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)