Sez. 3, Sentenza n. 30874 del 02/03/2018 Ud. (dep. 09/07/2018) Rv. 273728 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Contestazione di dichiarazione fraudolenta avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Decisione di condanna per l'uso di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)