Sez. 3, Sentenza n. 39875 del 17/09/2015 Cc. (dep. 05/10/2015) Rv. 264790 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Istanza di ammissione al patrocinio - Presentazione della stessa davanti alla Corte di cassazione - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Inammissibilità - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
È inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata alla Corte di Cassazione anche nel caso di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in quanto la regola generale dettata dall'art. 93, comma primo, d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui, se procede la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, trova applicazione anche quando quest'ultimo sia stato emesso dalla Corte di legittimità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale soluzione è coerente con l'assenza di poteri istruttori in capo al giudice di legittimità e con l'esigenza di consentire all'interessato, in caso di rigetto dell'istanza, di proporre impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 98, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)