Sez. 3, Sentenza n. 41525 del 15/12/2016 Ud. (dep. 12/09/2017) Rv. 271339 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Liquidazione dei compensi al difensore - Attività svolta nel giudizio di legittimità - Giudice competente - Individuazione - "Ratio".
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità è il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)