Sez. 1, Sentenza n. 11603 del 05/03/2026 Cc. (dep. 26/03/2026) Rv. 289680-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Svolgimento di colloquio in condizioni di intimità - Sentenza costituzionale n. 10 del 2024 - Rigetto della richiesta - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, la richiesta di svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità, sulla scorta della sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale, non può essere rigettata con valutazioni astratte sulla capacità a delinquere del detenuto, ricavate dai precedenti giudiziari o dalla gravità dei reati commessi, bensì solo in ragione di un giudizio prognostico sul pericolo attuale, basato su elementi fattuali idonei a dimostrare che possano essere compromesse specifiche esigenze di sicurezza o l'ordine e la disciplina dell'istituto penitenziario, ovvero valutando il comportamento carcerario ed i rapporti con la persona da
incontrare, ovvero ancora, nel caso di sottoposizione a misura cautelare, quando ricorrano specifiche finalità giudiziarie legate ai procedimenti penali ancora pendenti nei suoi confronti.
Costituzione art. 27 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)