Sez. 4, Sentenza n. 23129 del 18/06/2026 Cc. (dep. 23/06/2026) Rv. 290130-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Svolgimento di colloquio in condizioni di intimità - Sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024 - Matrimonio celebrato in carcere - Pregressa convivenza o precedente stabilità del legame - Necessità - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, la richiesta di effettuare colloqui con la propria coniuge in condizioni di intimità, avanzata sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024, a seguito di matrimonio celebrato all'interno del carcere, non può essere rigettata in ragione della mancanza di pregressa stabilità del vincolo affettivo o dell'assenza di precedente convivenza tra i coniugi, posto che il diritto all'affettività discende dalla stessa celebrazione del matrimonio, afferendo le menzionate condizioni ai soli rapporti "more uxorio".
Costituzione art. 27 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)