Sez. L, Sentenza n. 1921 del 27/03/1982 (Rv. 419764 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PROCURA APPOSTA SULLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO INCIDENTALE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PROCURA APPOSTA SULLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO INCIDENTALE - CONSEGUENZE.*
Sono inammissibili il controricorso ed il ricorso incidentale per Cassazione con esso contestualmente proposto, allorché il resistente abbia rilasciato la procura non in calce o a margine del relativo atto originale (e cioè nelle sole forme idonee a dare la necessaria certezza che il conferimento della procura stessa sia coevo o anteriore alla notificazione di tale atto) bensì apponendola sulla copia notificata del ricorso, anche se poi ne abbia fatto menzione nell'intestazione del controricorso. L'inammissibilità, peraltro, non comporta il venir meno della validità della procura ai limitati fini della Costituzione in giudizio del resistente e della facoltà del suo difensore di discutere la causa in udienza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)