Sez. 1, Sentenza n. 3915 del 17/04/1998 (Rv. 514575 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Mancata notificazione controricorso - Partecipazione udienza di discussione - Ammissibilità - Procura speciale - Necessità - Rilascio a margine di "atto di costituzione" - Ritualità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso da notificare al ricorrente nelle forme e nei termini di cui all'art. 370, primo comma cod. proc. civ. In mancanza non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale. A tal fine il difensore dev'essere munito di procura speciale che, in assenza di controricorso, non può essere apposta validamente a margine di un "atto di costituzione" diretto a conferire il ministero difensivo, trattandosi di atto che esula dalla previsione normativa di cui all'art. 83, terzo comma cod. proc. civ. ed estraneo al sistema processuale disegnato dal legislatore per il giudizio di Cassazione. Consegue che nel caso in questione la procura speciale al difensore per partecipare all'udienza di discussione va conferita nelle forme di cui all'art. 83, secondo comma cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)