Sez. L, Sentenza n. 8367 del 26/07/1991 (Rv. 473327 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Aziende industriali beneficiarie degli sgravi ex art. 18 del D.L. n. 918 del 1968 - Identificazione - Criteri - Case di cura - Carattere industriale - Classificazione diversa ex art. 49 della legge n. 88 del 1989 - Irrilevanza.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)
L'identificazione delle aziende industriali beneficiarie degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) deve essere compiuta - atteso che la normativa speciale non detta al riguardo un proprio criterio né rinvia ad altre specifiche disposizioni - alla stregua dei criteri generali di cui agli artt. 2082, 2195 e 2555 cod. civ.; conseguentemente le case di cura, in quanto organizzate in forma di impresa per la produzione di servizi, devono essere qualificate come aziende industriali, non rilevando per il riconoscimento del suddetto beneficio la loro classificazione, eventualmente diversa, ai fini previdenziali, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 con cui è stata prevista a tali fini una nuova classificazione dei datori di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)