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Sez. L, Sentenza n. 10016 del 21/09/1995 (Rv. 494095 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Soggetti destinatari - Individuazione - Criteri di classificazione delle imprese ex art. 49 legge n. 88 del 1989 - Applicabilità - Esclusione - Criteri ex art. 2195 cod. civ. - Operatività.
Stato
decisa il 1995-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494095-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Il nuovo sistema di classificazione delle imprese, introdotto dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, ha carattere generale e persegue finalità di ordine previdenziale ed assistenziale, laddove la disciplina degli sgravi contributivi, di cui all'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968 n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089, ha natura speciale in quanto destinata ad operare in ambito territoriale ridotto (Mezzogiorno e zone depresse del centro nord) e per finalità particolari (incentivazione di alcune attività produttive e promozione dell'occupazione); pertanto i criteri di classificazione introdotti dal citato art. 49 non sono applicabili alla materia degli sgravi contributivi, dovendosi invece tener conto della peculiarità di quest'ultima normativa e dei criteri che le sono propri ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari. Ne consegue che, avendo la legge n. 1089 del 1968 indicato, come fruitori degli sgravi contributivi, le aziende industriali (oltre che le artigianali) senza aver fornito una nozione di tale categoria di attività e senza aver fatto alcun riferimento o rinvio a leggi previdenziali di inquadramento, è necessario ricorrere ai generali criteri di qualificazione delle attività imprenditoriali contenuti nell'art. 2195 cod. civ., essendo irrilevante la sussistenza di un diverso inquadramento della medesima azienda, ai sensi del citato art. 49, ai fini previdenziali ed assistenziali.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)