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Sez. L, Sentenza n. 22838 del 06/12/2004 (Rv. 579152 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a disposizione contrattuale, antecedente alla legge n. 97 del 2001, recante la condanna penale del lavoratore passata in giudicato come possibile causa di licenziamento e all'interpretazione del giudice di merito riguardo alla assimilazione, a tale ipotesi, della sentenza emessa a seguito di pateggiamento.
Stato
decisa il 2004-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579152-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva ritenuto che le parti collettive, nel prevedere la condanna penale del lavoratore passata in giudicato come possibile causa di licenziamento, anche prima della legge n. 97 del 2001, avessero inteso assimilare a tale ipotesi anche la sentenza emessa a seguito di patteggiamento della pena, in ragione del comune sentire secondo cui la posizione di chi patteggia la pena non è diversa da quella di chi, a seguito di un procedimento penale, abbia riportato una sentenza di condanna.)

Riferimenti normativi: Legge 27/03/2001 num. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Pen. art. 444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)