Sez. 3, Sentenza n. 2296 del 06/02/2004 (Rv. 569933 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 97 del 2001 - Efficacia vincolante nel giudizio disciplinare a carico di professionista scaturente dagli stessi fatti ascrittigli in sede penale - Esclusione - Conseguenze - Nuova valutazione da parte dell'ordine professionale del materiale raccolto nel procedimento penale - Necessità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa in data anteriore alla entrata in vigore della legge 27 marzo 2001, n. 97, che ha modificato gli artt. 445 e 653 cod.proc.pen., non ha alcuna efficacia vincolante nel giudizio disciplinare scaturito dai fatti ascritti all'imputato, né in senso favorevole, né in senso sfavorevole a quest'ultimo. Ne consegue che l'ordine professionale, chiamato a valutare la condotta del professionista che abbia patteggiato la pena in sede penale, deve procedere ad una nuova e completa disamina del materiale raccolto nel procedimento penale, ed in base ad esso formulare le proprie valutazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 444, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 653, Legge 27/03/2001 num. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)