Sez. 2, Sentenza n. 3103 del 26/06/1989 (Rv. 463230 - 01)
BENI - PERTINENZE - REGIME - IN GENERE - TRASFERIMENTO A TERZI DEL BENE PRINCIPALE E RISERVA A SÈ DEL BENE COSTITUENTE PERTINENZA - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI - CESSAZIONE DI VINCOLO PERTINENZIALE - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
BENI - PERTINENZE - REGIME - IN GENERE - TRASFERIMENTO A TERZI DEL BENE PRINCIPALE E RISERVA A SÈ DEL BENE COSTITUENTE PERTINENZA - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI - CESSAZIONE DI VINCOLO PERTINENZIALE - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il proprietario del bene principale e di quello costituente pertinenza, nel trasferire a terzi la proprietà del primo, può sempre riservarsi quella dell'altro, così determinando la cessazione del vincolo pertinenziale, ai sensi dell'art. 818 cod. civ.; l'accertamento relativo costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici ed errori di diritto. (V 1070/68, mass n 332514).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 818, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)