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Sez. 2, Sentenza n. 6009 del 10/05/2000 (Rv. 536379 - 01)

BENI - PERTINENZE - REGIME - IN GENERE | Trasferimento a terzi del bene principale e riserva a sè del bene costituente pertinenza - Ammissibilità - Effetti - Cessazione di vincolo pertinenziale - Accertamento relativo - Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536379-01

BENI - PERTINENZE - REGIME - IN GENERE

Il proprietario del bene principale e di quello costituente pertinenza, nel trasferire a terzi la proprietà del primo bene, può sempre riservarsi quella dell'altro, determinando in tal modo la cessazione del vincolo pertinenziale ai sensi dell'art. 818 cod. civ. Il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)