Sez. 2, Sentenza n. 12575 del 22/09/2000 (Rv. 540396 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE | Decorso del termine - Sospensione - Per i chiamati ulteriori - Individuazione - Criterio.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE
L'apertura della successione fa sorgere nei destinatari della "vocatio" il diritto di accettare l'eredità, soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, salvo che si tratti di "chiamati ulteriori". Sono da considerare tali soltanto coloro che subentrano in luogo dei rinunzianti, secondo il meccanismo delle devoluzioni disciplinato dagli artt. 522 e 523 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 com. 3, Cod. Civ. art. 522 CORTE COST., Cod. Civ. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)