Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 07/06/1962 (Rv. 252229 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PRESCRIZIONI - DECORRENZA - TERZO COMMA DELL'ART 480 COD CIV - AMBITO DI APPLICABILITA - SOSTITUZIONE - TESTAMENTI SUCCESSIVI A FAVORE DI CHIAMATI DIVERSI - DECORRENZA DEL TERMINE DELLA APERTURA DELLA SUCCESSIONE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PRESCRIZIONI - DECORRENZA - TERZO COMMA DELL'ART 480 COD CIV - AMBITO DI APPLICABILITA - SOSTITUZIONE - TESTAMENTI SUCCESSIVI A FAVORE DI CHIAMATI DIVERSI - DECORRENZA DEL TERMINE DELLA APERTURA DELLA SUCCESSIONE.*
In tema di prescrizione del diritto di accettare l'eredita, il terzo comma dell'art 480 cod civ (che dispone che 'il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi e stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e venuto menò) si riferisce all'ipotesi in cui il chiamato ulteriore puo far valere la propria qualita di erede in dipendenza del fatto che il precedente chiamato l'abbia, invece, perduta, per essere venuto meno, nei suoi confronti, dopo l'accettazione, l'acquisto ereditario di guisa che il diritto del primo nasce soltanto dopo che il secondo non ha piu titolo alla conservazione dell'eredita (dichiarazione di nullita dell'accettazione del primo chiamato o di nullita formale o falsita del testamento in forza del quale colui che appare chiamato ha accettato la eredita, o di indegnita del chiamato a succedere). Si rientra pertanto nel caso della chiamata per sostituzione, relativamente alla quale il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredita non puo ovviamente decorrere, per il chiamato ulteriore, che dal giorno in cui per il precedente chiamato e venuto meno il proprio acquisto ereditario. Ed a detti casi, per i quali trova spiegazione la norma citata, non puo essere assimilato quello della esistenza di due testamenti, l'uno posteriore all'altro che contengano la designazione di erede in favore di persone diverse; tale fattispecie rientra, invece nell'ipotesi di cui al primo comma ed alla prima parte del secondo comma dell'art 480 cod civ e pertanto, il diritto di accettare l'eredita per il chiamato con il secondo testamento, si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)