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Sez. 1, Sentenza n. 13646 del 22/07/2004 (Rv. 574796 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Conoscenza dello stato d'insolvenza - Prova - Onere del curatore - Accertamento "aliunde" da parte del giudice - Ammissibilità - Elementi indiziari - Requisiti - Idoneità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574796-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare proposta a norma dell'art. 67, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'onere del curatore di provare che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore non esclude che il giudice possa desumere il proprio convincimento in proposito da ogni elemento acquisito al processo, pur se non specificamente e direttamente fornito dal curatore, avvalendosi quindi di presunzioni ricavate da elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, idonei in quanto tali ad operare un concreto collegamento del creditore con i sintomi conoscibili dallo stato di insolvenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)