Sez. 1, Sentenza n. 1719 del 07/02/2001 (Rv. 543685 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Stato di insolvenza - Conoscenza da parte del creditore - Prova - Contenuto - Elementi indiziari - Idoneità - Condizioni - Qualità di banchiere - Sufficienza - Esclusione - Percezione dei sintomi di insolvenza da parte di un soggetto professionalmente qualificato - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili (art. 67, comma secondo, legge fallimentare), la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, può legittimamente fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Per il raggiungimento della prova della "scientia decoctionis" con il mezzo delle presunzioni non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sè, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza; in tal senso dovendosi dare rilievo ai presupposti ed alle condizioni in cui si è trovato ad operare, nella specifica situazione, l'"accipiens", ed in quest'ambito anche all'attività professionale da esso esercitata ed alle regole di prudenza ed avvedutezza che caratterizzano concretamente, indipendentemente da ogni doverosità, l'operare della categoria di appartenenza. (Nella specie la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha respinto lo specifico motivo di ricorso, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente fondato la prova della "scientia decoctionis", non sulla mera qualità professionale della banca, ma sulla esistenza di segni esteriori dello stato di insolvenza - notizie di stampa; risultati del bilancio; protesti - e sulla percezione di tali sintomi da parte di quel soggetto professionalmente qualificato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)