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Sez. 3, Sentenza n. 33345 del 06/06/2012 Cc. (dep. 29/08/2012) Rv. 253159 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Concessione in presenza di cause ostative - Revoca nella fase esecutiva - Possibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2012-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253159-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

Il beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso può essere revocato nella fase esecutiva (art. 674 cod. proc. pen.) limitatamente al caso in cui l'elemento ostativo non sia stato conoscibile dal giudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, laddove il giudice abbia erroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non concedibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)