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Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015 Cc. (dep. 15/09/2015) Rv. 264381 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Concessione in presenza di cause ostative - Revoca in fase esecutiva - Possibilità - Limiti - Doveri del giudice dell'esecuzione.
Stato
decisa il 2015-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264381-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)