Sez. 5, Sentenza n. 3575 del 16/02/2010 (Rv. 611760 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Aiuti ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - Assegno vitalizio ex legge n. 302 del 1990 e relativa esenzione IRPEF ex art. 2, comma 5, della legge n. 407 del 1998 - Decorrenza di entrambi i benefici dal 1° gennaio 1967 ex art. 82, comma 5, della legge n. 388 del 2000 - Sussistenza - Pagamento dell'IRPEF per annualità coperte dall'esenzione - Diritto al rimborso ed alla riliquidazione della dichiarazioni dei redditi - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di aiuti ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, l'art. 82, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, far decorrere dal 1° gennaio 1967 l'applicabilità dei "benefici" previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, fa intendere - senza possibilità di equivoco, stante l'uso del plurale - che, per gli eventi verificatisi a partire dalla predetta data, sono dovuti tanto il trattamento speciale di reversibilità previsto dalla legge n. 302 cit., quanto l'esenzione dall'IRPEF prevista dall'art. 2, comma 5, della legge n. 407 cit. Ne consegue che, qualora l'evento da cui ha origine il diritto a pensione si sia verificato in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma agevolatrice, il contribuente ha diritto alla restituzione di quanto pagato, e le dichiarazioni dei redditi presentate relativamente a tali annualità devono essere riliquidate in base all'aliquota applicabile, dopo avere escluso l'ammontare della pensione, che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1990 num. 302, Legge 23/11/1998 num. 407 art. 2 com. 5, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 82 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)