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Sez. T, Ordinanza n. 24 del 01/01/2026 (Rv. 677685-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Vittime del dovere o del terrorismo - Esenzione IRPEF ex art. 3, comma 2, l. n. 206 del 2004 - Oggetto - Trattamento pensionistico e connesso alla cessazione del rapporto di lavoro - Limitazione alla parte riconducibile all'aumento figurativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-01-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677685-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

L'esenzione dall'Irpef del trattamento pensionistico e di ogni tipologia di emolumento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro, prevista dall'art. 3, comma 2, della l. n. 206 del 2004, per le vittime del dovere o di terrorismo, opera integralmente sulle prestazioni erogate e non รจ limitata alla sola quota parte di trattamento previdenziale o retributivo riconducibile all'aumento figurativo collegato al riconoscimento di tale status.

Legge 03/08/2004 num. 206 art. 3 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)