Sez. 1, Sentenza n. 2213 del 04/04/1996 Cc. (dep. 23/05/1996) Rv. 204918 - 01
Esecuzione - Spese - Questioni - In genere | Spese di custodia - Compenso al custode - Ricomprensibilità fra le spese processuali - Questioni relative - Procedimento da seguire - È quello di cui all'art. 666 cod. proc. pen..
Esecuzione - Spese - Questioni - In genere
Il compenso dovuto al soggetto nominato custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale rientra fra le spese processuali, cui si riferisce l'art. 695 cod. proc. pen., il quale prescrive che sulle relative questioni decida il giudice dell'esecuzione, nelle forme indicate nell'art. 666. Conseguentemente le eventuali doglianze del custode, attinenti all'entità della somma liquidatagli, non potranno che essere proposte, nelle forme anzidette, al giudice procedente, assimilabile, per analogia, al giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)