Sez. 1, Sentenza n. 548 del 30/01/1998 Cc. (dep. 02/03/1998) Rv. 210076 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Custode di beni sequestrati - Compenso - Liquidazione - Opposizione - Procedimento da seguire.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE
In materia di impugnazione da parte del custode di beni sottoposti a sequestro penale del decreto emesso dal giudice di liquidazione del compenso, il procedimento da seguire, come prescritto dall'art.695 cod. proc. pen., e quello previsto dall'art.666 stesso codice (Procedimento di esecuzione). Ciò in quanto le somme liquidate a titolo di indennità di custodia fanno parte delle spese di procedimenti penali. (In motivazione la Corte ha escluso sia l'applicabilità in materia del procedimento di opposizione ex art.645 cod. proc. civ., sia l'applicabilità della Legge 8.7.1980 n.319 sulla liquidazione dei compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)