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Sez. 1, Sentenza n. 3441 del 06/06/1994 Cc. (dep. 19/07/1995) Rv. 202322 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - Ammissibilità e inammissibilità | Inammissibilità per mancata presentazione dei motivi - Condanna alle spese - Sussistenza - Condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1994-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202322-01

Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - Ammissibilità e inammissibilità

Nel caso in cui il ricorso per Cassazione venga dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, ma deve escludersi la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, previste dall'art. 616 cod. pen., trattandosi di inammissibilità generale prevista per tutte le impugnazioni e dovendo la sanzione suddetta essere imposta esclusivamente per le ipotesi specifiche di inammissibilità proprie del solo ricorso per Cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)