Sez. 5, Ordinanza n. 3101 del 16/12/2005 Cc. (dep. 25/01/2006) Rv. 233747 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Inammissibilità dichiarata per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. - Condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria - Esclusione - Inammissibilità pronunciata per una delle cause previste dall'art. 606 comma terzo, cod. proc. pen. - Condanna alla sanzione pecuniaria - Possibilità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
L'imputato che propone ricorso per cassazione poi dichiarato inammissibile per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen., non va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata dall'art. 616 cod. proc. pen.. Questa, infatti, consegue unicamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per una delle cause previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen..(Fattispecie in tema di inammissibilità per rinuncia al ricorso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)