Sez. 1, Sentenza n. 3023 del 06/05/1996 Cc. (dep. 18/06/1996) Rv. 205061 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ammissibilità (limiti) | Intercettazione da parte di uno degli interlocutori - Autorizzazione del G.I.P. - Necessità - Esclusione - Ragioni - Indicazione - Fattispecie: custodia cautelare per il reato ex art. 416 bis cod. pen. - Colloquio tra un boss mafioso ed un ufficiale di P.G. - Registrazione da parte di questi.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ammissibilità (limiti)
La registrazione di una conversazione - sia telefonica, sia tra persone presenti - da parte di uno degli interlocutori, non necessità dell'autorizzazione del G.I.P. ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen.. In tale ipotesi, infatti, viene meno l'esigenza di tutela della riservatezza ed ogni interlocutore diventa lecitamente un potenziale testimone, che compie attività di memorizzazione, mediante apposito strumento, di notizie che apprende dall'altro. (Fattispecie in tema di custodia cautelare in ordine al delitto ex art. 416 bis cod. pen., relativa alla registrazione di un colloquio fra un boss mafioso ed un ufficiale di P.G., da questi effettuata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)