Sez. 4, Sentenza n. 8759 del 11/06/1998 Ud. (dep. 27/07/1998) Rv. 211465 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Intercettazione da parte di uno degli interlocutori - Previo accordo con polizia giudiziaria - Autorizzazione del G.i.p. - Necessità - Esclusione - Utilizzazione nel processo - Ammissibilità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)
La registrazione di una conversazione con persona di ciò ignara, che renda dichiarazioni autoindizianti, ad opera dell'interlocutore, anche su previo accordo con la polizia giudiziaria, può essere effettuata senza necessità di autorizzazione del G.i.p. ed è utilizzabile come prova documentale nel processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)