Sez. 2, Sentenza n. 445 del 14/02/1966 (Rv. 320892 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO AVENTE FORMA LEGALE DI ORDINANZA - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO AVENTE FORMA LEGALE DI ORDINANZA - INAMMISSIBILITA.*
Il ricorso per regolamento di Competenza ad istanza di parte non e ammissibile contro le decisioni definite ordinanze dalla legge e non aventi, quindi, valore formale di sentenze. Tuttavia in forza dell'art.111 della Costituzione, per il principio della prevalenza della sostanza sulla Forma anche legale, detti provvedimenti, quando hanno contenuto decisorio, sono impugnabili con ricorso ordinario per Cassazione. -nella specie, con ricorso al Presidente del tribunale un arbitro aveva chiesto la liquidazione delle sue competenze, il Presidente aveva convocato le parti dinanzi al tribunale in camera di consiglio ed il tribunale, con ordinanza, ritenuta la propria incompetenza, aveva rimesso le parti dinanzi al Presidente, competente funzionalmente a norma dell'art.814 cod.proc.civ.-. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)