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Sez. 3, Sentenza n. 1214 del 04/04/1975 (Rv. 374652 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - PROCEDIMENTI SOMMARI - RELATIVI PROVVEDIMENTI - INIMPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1975-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374652-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - PROCEDIMENTI SOMMARI - RELATIVI PROVVEDIMENTI - INIMPUGNABILITA.*

Il regolamento di Competenza ad istanza di parte e ammesso solo contro i provvedimenti affermativi o negativi della Competenza del giudice adito che, in ragione di questo loro contenuto e per il disposto dell'art 279 comma secondo n 1 e 4 cod proc civ, devono rivestire la Forma della sentenza, non rilevando (ai fini della suddetta ammissibilita) che il giudice abbia erroneamente pronunciato quei provvedimenti con la Forma dell'ordinanza. Non e ammesso invece contro i provvedimenti, pur contenenti una decisione espressa o implicita sulla Competenza, per i quali e dalla legge stabilita la Forma dell'ordinanza o del decreto, in deroga al disposto del citato art 279 comma secondo cod proc civ. in particolare, non sono impugnabili col regolamento di Competenza i provvedimenti pronunciati nel corso o a chiusura dei procedimenti sommari disciplinati negli articoli da 653 a 705 del codice di procedura civile, perche il presupposto processuale della Competenza del giudice adito si traduce in un requisito di legittimita del provvedimento la cui esistenza o meno va controllata con la sentenza che definisce il successivo procedimento a cognizione ordinaria e perche, per quanto attiene ai procedimenti cautelari, l'urgenza che li caratterizza fa si che il procedimento non tolleri remore e intralci nel suo corso, con la conseguente esclusione di qualsiasi reclamo e di qualsiasi impugnazione. (V 445/66, mass n 320892).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 652, Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)