Sez. 3 - , Sentenza n. 23338 del 19/09/2019 (Rv. 655099 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Dismissione del Patrimonio immobiliare di enti pubblici ex l. n. 662 del 1996 - Vendita di unità immobiliare ad uso residenziale al conduttore - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto fondata sul presupposto dell'avvenuto incontro di volontà ex art. 2932 c.c. ed al prezzo obbligatoriamente determinato dalla legge - Giurisdizione del G.O.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici ai sensi della legge n. 662 del 1996, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta dal conduttore dell'immobile pubblico ad uso abitativo sul presupposto dell'intervenuta conclusione con l'ente proprietario di un accordo produttivo dell'obbligo di trasferire il bene al prezzo obbligatoriamente determinato dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del g.o. in relazione alla fattispecie in cui l'ente locatore si era rifiutato di addivenire alla stipula del contratto definitivo al prezzo offerto dal conduttore prelazionario nella misura ridotta, prevista dalla legge per gli immobili ad uso abitativo, assumendo che tale diminuzione non potesse applicarsi in ragione della destinazione del bene ad uso ufficio).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2004 num. 41, Legge 23/04/2004 num. 104, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)