Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013 (Rv. 625792 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Enti previdenziali pubblici - Dismissione del patrimonio - Vendita di unità immobiliari ad uso residenziale - Diritto di opzione spettante ai conduttori - Prezzo di vendita dell'immobile - Determinazione - Contenuto discrezionale del provvedimento - Sindacato del giudice ordinario - Limiti - Controversia relativa alla non corrispondenza al "prezzo di mercato" come previsto dalla legge - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici, poiché la quantificazione del prezzo contenuto nell'offerta da effettuarsi al conduttore dell'immobile ad uso residenziale per consentirgli l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 3 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente ulteriormente riformato) è connotata, in ragione delle variabili che la determinano, da discrezionalità pubblicistica, ne è precluso al giudice ordinario un sindacato non circoscritto alla sola sua legittimità, bensì di merito, di tipo sostitutivo delle valutazioni dell'amministrazione, sicché la controversia relativa alla sua non corrispondenza al "prezzo di mercato" come previsto dalla legge, rimanendo nella sfera di determinazione dell'ente pubblico, non integra violazione del diritto soggettivo di opzione del conduttore, ma solo un interesse legittimo alla corretta formazione della volontà dell'amministrazione, spettando alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 26, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23 bis, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 134 CORTE COST., Legge 23/11/2011 num. 410
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)