Sez. 4, Sentenza n. 10180 del 11/11/2004 Ud. (dep. 16/03/2005) Rv. 231135 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | IVA - Evasione all'importazione - Merci dalla Svizzera - Reato configurabile - Fondamento.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In materia di reati finanziari integra l'ipotesi di cui all'art. 70, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (evasione dell'I.V.A. all'importazione) l'importazione di merce dalla Confederazione Elvetica atteso che soltanto i dazi in senso proprio e le tasse ad effetto equivalente sono stati soppressi in base a gli artt. 3 e 6 dell'Accordo stipulato il 19 dicembre 1972 tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Elvetica, mentre è rimasta impregiudicata la facoltà di riscossione dell'I.V.A. all'atto dell'ingresso di merci nel territorio degli Stati aderenti alla CEE, trattandosi di imposta il cui presupposto finanziario è diverso da quello dei dazi doganali, ed atteso altresì che l'art. 4 del citato Accordo stabilisce che le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale ed attribuisce allo Stato che abbia soppresso tale dazio la facoltà di sostituirlo con una tassa interna. Ne consegue che l'importazione clandestina di argento dal territorio elvetico configura il reato di evasione IVA all'importazione in quanto essa è tributo interno e non una tassa ad effetto equivalente a dazio doganale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, Tratt. Internaz. 19/12/1972, Tratt. Internaz. 19/12/1972 art. 3, Tratt. Internaz. 19/12/1972 art. 4, Tratt. Internaz. 19/12/1972 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)