Sez. 3, Sentenza n. 22555 del 30/04/2002 Ud. (dep. 10/06/2002) Rv. 221884 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Evasione dell'I.V.A. all'importazione - Merci importate dalla Confederazione Elvetica - Reato di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Fondamento.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In materia di reati finanziari integra l'ipotesi di cui all'art. 70, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (evasione dell'I.V.A. all'importazione) l'importazione di merce dalla Confederazione Elvetica atteso che soltanto i dazi in senso proprio e le tasse ad effetto equivalente sono stati soppressi in base a gli artt. 3 e 6 dell'Accordo stipulato il 19 dicembre 1972 tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Elvetica, mentre è rimasta impregiudicata la facoltà di riscossione dell'I.V.A. all'atto dell'ingresso di merci nel territorio degli stati aderenti alla CEE, trattandosi di imposta il cui presupposto finanziario è diverso da quello dei dazi doganali.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)