Sez. 1, Sentenza n. 393 del 15/10/1980 Ud. (dep. 23/01/1981) Rv. 147383 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - PER USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - ALTRE ATTIVITA ILLECITE MINORI - MODICA QUANTITA - VALUTAZIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA - FATTISPECIE.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - PER USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - ALTRE ATTIVITA ILLECITE MINORI - MODICA QUANTITA - VALUTAZIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA - FATTISPECIE.*
La valutazione volta a stabilire se un determinato quantitativo di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisca o meno 'modica quantità ai sensi della legge n 685 del 1975, siccome riferita a valori economici e merceologici, comporta esclusivamente un apprezzamento di fatto, come tale sottratto alla rivalutazione del giudice di legittimita. (nella specie la Cassazione non ha ritenuto censurabile il ragionamento dei giudici di merito che avevano escluso che un quantitativo di 47 grammi di metilamphetamina ed 11 grammi di eroina potesse ritenersi 'modicò). (V mass nn 143111, 140335, 139881, 135154, 139880, 139810, 139809, (V mass nn 138314, 137594, 135347, 133889; (Conf mass n 142736).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)