Sez. 1, Sentenza n. 2944 del 17/02/1978 Ud. (dep. 16/03/1978) Rv. 138314 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - PICCOLO TRAFFICO - MODICA QUANTITA - INDIVIDUAZIONE - RIFERIBILITA ALLE MODALITA DI DETENZIONE E DI CESSIONE - ESCLUSIONE - ANALISI MERCEOLOGICA - NECESSITA.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - PICCOLO TRAFFICO - MODICA QUANTITA - INDIVIDUAZIONE - RIFERIBILITA ALLE MODALITA DI DETENZIONE E DI CESSIONE - ESCLUSIONE - ANALISI MERCEOLOGICA - NECESSITA.*
Ai fini della individuazione della modica quantita di cui all'art 72 della legge 22 dicembre 1975, n 685, occorre aver riguardo alla natura, alla qualita e al peso complessivo delle sostanze stupefacenti o psicotrope, illecitamente detenute o cedute, essendo irrilevanti le modalita della detenzione o della cessione. Talche, nell'ambito della delineata analisi merceologica, presupposta dalla legge, e da considerare modica quantita un quarto di grammo di eroina, anche se viene preparato e suddiviso in undici dosi, destinate ad uso personale non terapeutico di terzi.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)