Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 11 luglio 1968, causa 16/67
Epigrafe
Nella causa 16-67 promossa da
HENRY LABEYRIE,
capo divisione della Commissione delle Comunità europee,
residente in Ispra,
con l'avvocato Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avvocato Arendt, 6, rue Willy-Goergen
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
subentrata alla Commissione della CEEA in forza dell'articolo 9 del trattato dell'8 aprile 1965,
rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Maurice Prelle, in qualità di agente,
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Henri Manzanarès, segretario del servizio giuridico degli esecutivi europei,
convenuta,
causa avente ad oggetto
a) L'annullamento della nota indirizzata al ricorrente, il 22 novembre 1966, dal sig. Mercereau, vice direttore dello stabilimento di Ispra, nota con la quale questi rifiuta di autorizzare il Labeyrie a sottoporre al comitato consultivo acquisti e contratti il suo parere preventivo circostanziato circa l'attribuzione dell'appalto per la manutenzione delle installazioni del Centro, nonché l'annullamento del primo paragrafo del memorandum indirizzato al ricorrente, il 2 dicembre 1966, dal sig. Kramers, direttore dello stabilimento di Ispra, nel punto in cui conferma la detta nota del Mercereau (punti 1 e 2 delle conclusioni) ;
b) La declaratoria che il ricorrente ha competenza e facoltà di controllare l'attività del Servizio «infrastruttura» e di esprimere il proprio parere su tutte le proposte avanzate da detto servizio (punto 4 delle conclusioni) ed inoltre l'annullamento della comunicazione orale del Kramers che esonera provvisoriamente il ricorrente dal controllo sul Servizio infrastruttura (punto 3 delle conclusioni) ;
c) L'annullamento delle censure contenute nel secondo e terzo paragrafo del memorandum Kramers (punti 5 e 6 delle conclusioni) ;
d) Il risarcimento del danno subito dal ricorrente (punti 7 e 8 delle conclusioni);
LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,
composta dai signori :
A. M. Donner, presidente di Sezione,
R. Monaco e J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici,
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
Il ricorrente, capo divisione di grado A 3, dirige ad Ispra i servizi tecnici che, in forza di due organigrammi del 1o marzo 1964 (allegato 4) e, rispettivamente, del 15 gennaio 1967 (allegato 5), si compongono di quattro sezioni, una delle quali denominata «infrastruttura», si trova alle dipendenze del sig. Pomar, che ha lo stesso grado del ricorrente.
paragrafo 2
Con nota 18 novembre 1966 (allegato 1, documento 7, dell'atto introduttivo) al vicedirettore Mercereau, il ricorrente, con riferimento ad un colloquio avvenuto tra il Mercereau, il Pomar e lui stesso, rilevava che il Pomar non intendeva più rimanere subordinato al capo dei servizi tecnici, cioè a lui Labeyrie.
paragrafo 3
Con una nuova nota del 21 novembre 1966 (allegato 6 dell'atto introduttivo) al Mercereau, il ricorrente chiedeva di poter presentare il suo parere circostanziato circa un appalto relativo alla manutenzione delle installazioni del Centro di Ispra. Con nota 22 novembre 1966 (allegato 7 dell'atto introduttivo) il Mercereau negava l'autorizzazione ad esprimere il parere.
paragrafo 4
Il 2 dicembre 1966, il sig. Kramers, direttore del centro di Ispra, indirizzava al ricorrente il seguente memorandum (allegato 1, documento 1, dell'atto introduttivo) :
paragrafo 5
«1. Alla sua nota del 21 novembre 1966, il sig. Mercereau ha risposto il 22 novembre (n. 768) in un modo preciso che approvo pienamente.
2. Nella sua nota 396 del 18 novembre, ella ha proposto che il Pomar e il suo servizio tornino alle sue dipendenze dirette. Ella forse non si rende conto che la decisione (comunicatale con la mia approvazione) di esonerarla temporaneamente dai compiti di controllo nei confronti del Servizio “infrastruttura”, non è stata un provvedimento avventato, né occasionato solo da un fatto recente.
Negli ultimi due anni la direzione ha dovuto rilevare più volte che il suo comportamento non era confacente ad una persona incaricata delle sue funzioni. In particolare, ella è stata mssa in guardia dal sig. Mercereau (nota 3 febbraio 1966) e dal sig. Ritter (nota 16 febbraio 1966).
3. Da questa mia risposta ella può desumere che la sua situazione non è soddisfacente per lei né lo è per me, il che mi obbliga a cercare una soluzione del problema, onde consentire un funzionamento migliore e più coordinato dei servizi tecnici»
paragrafo 6
Il 10 gennaio 1967 il ricorrente presentava un ricorso gerarchico alla Commissione della CEEA (allegato 1 dell'atto introduttivo) contro le decisioni e gli apprezzamenti contenuti nel memorandum sopra riportato. Il 16 marzo 1967, il presidente della Commissione rispondeva al ricorrente (allegato 3 dell'atto introduttivo) come segue :
paragrafo 7
«La Commissione ha preso atto del suo reclamo del 10 gennaio 1967, proposto a norma dell'articolo 90 dello statuto.
Attualmente la Commissione non dispone di sufficienti elementi di giudizio. Sono stati presi i provvedimenti necessari a consentire di svolgere tutte le opportune indagini complementari e di pronunciarsi a tempo debito con piena cognizione di causa»
paragrafo 8
Il presente ricorso è stato depositato nella cancelleria di questa Corte il 16 maggio 1967.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
A — Il ricorrente conclude che la Corte voglia :
1. Nell'otto introduttivo :
«1o Dichiarare e statuire che è nullo il primo paragrafo del memorandum Kramers del 2 dicembre 1966, in quanto conferma il memorandum Mercereau del 22 novembre 1966.
2o Dichiarare e statuire che è nullo il rifiuto opposto dal Mercereau, nella nota 22 novembre 1966, alla richiesta del ricorrente (nota 21 novembre 1966) di dare il suo parere circostanziato prima che il comitato consultivo acquisti e contratti affidasse ad un'impresa l'appalto per la manutenzione delle installazioni del centro.
3o Dichiarare e statuire che è nulla la decisione, assertivamente adottata e assertivamente comunicata oralmente al ricorrente, di esonerarlo temporaneamente dal controllo sul Servizio “infrastruttura”.
4o Dichiarare che, data la sua posizione nella gerarchia e dati gli organigrammi del centro di ricerche, il ricorrente ha la funzione ed il potere di controllare l'attività del Servizio “infrastruttura” e di emettere il proprio parere su tutte le proposte avanzate da detto servizio, proposte di cui egli è d'altronde responsabile.
5o Dichiarare e statuire che è nulla la censura contenuta nel secondo paragrafo, secondo capoverso, del memorandum Kramers del 2 dicembre 1966, nel quale si afferma che “la direzione ha dovuto rilevare più volte che il suo comportamento non era confacente ad una persona incaricata delle sue funzioni”.
6o Dichiarare e statuire che è nulla la censura di cui al paragrafo 3 dello stesso memorandum, formulata come segue : “Da questa mia risposta ella può desumere che la sua situazione non è soddisfacente per lei né lo è per me, il che mi obbliga a cercare una soluzione del problema, onde consentire un funzionamento migliore e più coordinato dei servizi tecnici”.
7o Dichiarare e statuire che la convenuta deve risarcire il danno sofferto dal ricorrente in conseguenza degli atti e delle omissioni dei propri funzionari, che nella fattispecie sono il sig. Kramers, il sig. Mercereau e il sig. Ritter.
8o Di conseguenza, condannare la Commissione a risarcire il danno patito dal ricorrente, in ragione di 1 FB.
9o Porre tutte le spese di causa a carico della convenuta.
In subordine :
Ordinare alla controparte di esibire il verbale della riunione del comitato consultivo acquisti e contratti (doc. EUR/C/4 del 20 febbraio 1966)»
2. Nella replica :
«dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo»
paragrafo 2
B — La convenuta conclude che piaccia alla Corte :
1. Nel controricorso :
«— dichiarare irricevibili, e in subordine respingere, le domande d'annullamento e le declaratorie di cui ai punti 1-6 delle conclusioni dell'atto introduttivo ;
— respingere la domanda di risarcimento di cui ai punti 7-8 delle conclusioni dell'atto introduttivo;
— porre a carico del ricorrente le spese di causa, nella misura stabilita dall'articolo 70 del regolamento di procedura»
2. Nella controreplica :
«accogliere le conclusioni formulate nel controricorso; dichiarare inammissibili perché tardivamente dedotti, a norma dell'articolo 42, n. 2, del regolamento di procedura :
il mezzo di violazione delle forme sostanziali di cui all'articolo 25, n. 1, dello statuto (obbligo di notifica scritta e di motivazione) proposto per la prima volta nella replica (pag. 6, n. 3, b) ;
il mezzo di sviamento di potere, proposto per la prima volta al n. 4 della replica (pag. 9)»
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta contesta la ricevibilità delle domande d'annullamento, deducendo che gli atti di cui trattasi sono soltanto dei provvedimenti interni, non impugnabili secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza Fonzi, 8 luglio 1965, pag. 553).
paragrafo 2
Per quanto riguarda la «decisione» Mercereau del 22 novembre 1966, di cui al punto 2 delle conclusioni dell'atto introduttivo, nonché il provvedimento di approvazione di cui al 1o paragrafo del memorandum Kramers, è evidente che si tratta di provvedimenti interni. Anche il provvedimento di cui al 2o paragrafo del memorandum Kramers del 2 dicembre 1966 è un provvedimento interno di riorganizzazione che non pregiudica affatto la posizione gerarchica e statutaria del ricorrente, il quale conserva immutato il suo grado e il suo impiego di capo dei servizi tecnici. Quest'ultima decisione, inoltre, dato il suo carattere dichiaratamente provvisorio, è evidentemente un provvedimento interno che non lede il ricorrente.
paragrafo 3
La presunta «censura», di cui al 2o e 3o paragrafo del memorandum Kramers, è contenuta in una semplice nota di servizio (non già in una decisione atta a produrre effetti giuridici) nota che non ha scopo né effetti disciplinari.
paragrafo 4
Il ricorrente ribatte che la convenuta applica erroneamente la giurisprudenza della Corte. Il Fonzi era infatti stato invitato a trasferirsi da Ispra a Bruxelles ed era stato poi tramutato con provvedimento regolarmente notificato. In questo caso la competenza della Commissione era incontestabile e il ricorrente non aveva motivo di dolersi, in quanto il provvedimento preso nei suoi confronti costituiva un semplice ordine di servizio.
paragrafo 5
Le conclusioni dell'avvocato generale Gand nella causa Klaer (Raccolta XI-1965, pag. 1270 e segg.,), secondo cui «la ricevibilità del ricorso è intimamente connessa al merito», stabiliscono un principio applicabile alla presente fattispecie.
paragrafo 6
La convenuta replica, per quanto riguarda la sentenza Fonzi, che pur se non vi è identità assoluta tra il caso risolto da detta sentenza ed i provvedimenti impugnati dal ricorrente, in entrambi i casi i provvedimenti adottati hanno il carattere di «ordine di servizio». Per quanto riguarda il caso Klaer, questo si doleva dell'attribuzione di mansioni di livello inferiore al suo grado, mentre nel nostro caso non è stata denunciata una violazione così palese dei diritti del ricorrente.
paragrafo 7
La convenuta assume infine che la violazione delle forme sostanziali prescritte dall'articolo 25, n. 1, dello statuto, da ravvisarsi nella mancata notifica scritta ed immediata della «decisione» di esonero adottata nei confronti del ricorrente, e il mezzo di sviamento di potere sono stati dedotti solo nella replica e sono quindi inammissibili.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 1. Sulla domanda d'annullamento › a) Punti 1 e 2 delle conclusioni dell'atto introduttivo
paragrafo 1
Il ricorrente chiede che venga annullata la decisione 22 novembre 1966, con cui il Mercereau ha respinto la richiesta del ricorrente (presentata con nota 21 novembre 1966) di esprimere il suo parere circostanziato prima che il comitato consultivo acquisti e contratti decidesse sulla scelta di un'impresa per la manutenzione delle installazioni del Centro. Egli chiede del pari che venga annullato il primo paragrafo del memorandum Kramers, del 2 dicembre 1966, in quanto conferma della nota Mercereau.
paragrafo 2
Secondo il ricorrente, il fatto di avergli negato la possibilità di esprimere il suo parere sulla licitazione costituisce una sanzione dissimulata e quindi una decisione viziata, al pari di quella di cui in appresso, sub b) , da incompetenza, violazione di forme sostanziali e sviamento di potere.
paragrafo 3
La decisione del 22 novembre 1966 ha semplicemente chiarito, e forse anticipato, la decisione di principio di togliergli il controllo sul Servizio «Infrastruttura». Il mancanza di una decisione adottata regolarmente, l'atto impugnato costituisce un patente disconoscimento delle prerogative che lo statuto conferisce al ricorrente, in quanto consente ai servizi subordinati di fare proposte dirette ai superiori, senza nemmeno informarne il capo servizio.
paragrafo 4
La convenuta ribatte che il provvedimento impugnato è una semplice nota di servizio, con cui il Mercereau, superiore gerarchico diretto del ricorrente, ha preso atto del punto di vista di quest'ultimo ed ha dichiarato di volerlo comunicare al comitato consultivo acquisti e contratti. Detto provvedimento, che si limita a risolvere una questione di servizio, non può ledere in alcun modo il ricorrente né violare uno dei suoi diritti soggettivi.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 1. Sulla domanda d'annullamento › b) Punti 3 e 4 delle conclusioni dell'atto introduttivo
paragrafo 1
Il ricorrente chiede poi che venga annullata la decisione, assertivamente adottata e assertivamente comunicata oralmente, con la quale egli viene dispensato temporaneamente dal controllo sul Servizio «infrastruttura», e della quale si fa cenno al punto 2 del memorandum Kramers del 2 dicembre 1966. Egli chiede inoltre alla Corte di «dichiarare che, data la sua posizione nella gerarchia e dati gli organigrammi del centro di ricerche, il ricorrente ha la funzione e il potere di controllare l'attività del Servizio “infrastruttura” e di emettere il proprio parere su tutte le proposte avanzate da detto servizio, proposte di cui egli è d'altronde responsabile».
paragrafo 2
Secondo il ricorrente, l'irregolarità della decisione deriva :
paragrafo 3
dall'incompetenza del direttore e del vice direttore del Centro a modificare le attribuzioni di un funzionario di grado A/3, posto che, a norma dell'articolo dello statuto, tale competenza spetta all'autorità che ha il potere di nomina;
paragrafo 4
dall'inosservanza delle forme sostanziali stabilite dall'articolo 25, n. 1, dello statuto, vale a dire la comunicazione scritta immediata e la motivazione; secondo il ricorrente, la vaga notifica fatta «a posteriori» dal Kramers non è valida;
paragrafo 5
dallo sviamento di potere, consistente nel fatto che gli autori della decisione non possono aver avuto l'intenzione di intensificare il controllo in un settore ove esso era particolarmente necessario, ma, al contrario, togliendo tale controllo ad un organo vigilante, hanno voluto evitare che i rilievi di quest'ultimo attirassero l'attenzione dei superiori su determinate anomalie e determinati abusi.
paragrafo 6
La convenuta ribatte che i due membri della direzione di Ispra di cui trattasi non hanno sconfinato dalle loro attribuzioni modificando i rapporti tra i servizi del Centro, cioè collocando provvisoriamente il Servizio «infrastruttura» alle dipendenze della direzione. Il provvedimento è giustificato sotto il profilo gerarchico: il capo Servizio «infrastruttura» che ha lo stesso grado (A/3) del ricorrente, viene posto provvisoriamente alle dipendenze del direttore amministrativo (A/2). Il ricorrente, per di più, non ha subito alcun pregiudizio dal punto di vista dello statuto, poiché ha conservato il suo grado e il suo impiego di capo dei servizi tecnici.
L'organigramma del 1o marzo 1964 (allegato 4 dell'atto introduttivo) non può giustificare giuridicamente le pretese del ricorrente. Si tratta infatti di un documento interno ufficioso, redatto soltanto per informazione, non già di una decisione ufficiale della Commissione con cui vengano definiti gli impieghi. Il mezzo di violazione di forme sostanziali, nell'atto introduttivo (punto 4) è stato dedotto in relazione al titolo VI e all'allegato IX dello statuto, riguardanti il regime e il procedimento disciplinare; solo nella replica tale mezzo è stato riferito all'articolo 25 dello statuto. Il mezzo è quindi inammissibile (vedi sopra A — Sulla ricevibilità) a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
La convenuta assume tuttavia, in subordine, che il provvedimento impugnato non doveva essere notificato né motivato.
La notifica si deve presumere, data la piena conoscenza che il ricorrente ha del provvedimento che impugna e in quanto si tratta della riorganizzazione dei servizi, la quale non reca alcun pregiudizio al ricorrente stesso.
paragrafo 7
La convenuta sostiene poi che il ricorrente si trova in una situazione che non ha relazione veruna con la «conservazione puramente formale dell'impiego». Egli ha infatti tuttora alle sue dipendenze tre servizi, nei quali sono occupati 198 dipendenti.
paragrafo 8
Secondo la convenuta, non vi è alcun parallelismo tra la presente causa e la causa Klaer, decisa da questa Corte il 15 dicembre 1965. Il ricorrente non si duole di essere stato addetto a mansioni di livello inferiore al suo grado, ma del fatto che uno dei quattro servizi alle sue dipendenze gli è stato provvisoriamente sottratto ed è stato posto alle dipendenze della direzione, in seguito ad un disaccordo prolungato, e apparentemente insolubile, col capo di detto servizio. Un provvedimento del genere non può costituire violazione dell'articolo 7 dello statuto.
paragrafo 9
Secondo la tesi del ricorrente, si dovrebbe interpretare tale disposizione nel senso che, una volta definite le mansioni dell'impiego di ciascun dipendente, l'istituzione, nonostante l'esigenza fondamentale che i servizi siano organizzati secondo le necessità, non può più modificarle, né estendendole né restringendole, per tutto il tempo in cui l'interessato corserva lo stesso impiego. Secondo la convenuta, una siffatta cristallizzazione della struttura dei servizi sarebbe inconciliabile con l'obbligo, incombente a ciascuna istituzione, di garantire il buon funzionamento dei servizi stessi. Tale punto di vista sarebbe confermato dalla giurisprudenza amministrativa tedesca e francese.
paragrafo 10
Il mezzo di sviamento di potere si fonda, nell'atto introduttivo (pag. 4), sull'asserita censura che sarebbe stata inflitta sotto l'apparenza di un semplice apprezzamento; solo nella replica esso si riferisce all'asserita intenzione degli autori della decisione, nel togliere al ricorrente il controllo sul Servizio «infrastruttura», di evitare che l'attenzione dei superiori fosse attirata su determinati abusi.
paragrafo 11
Il mezzo è quindi inammissibile (vedi supra A — Sulla ricevibilità) a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
paragrafo 12
La convenuta deduce comunque, in subordine, che la decisione impugnata mirava a garantire il buon funzionamento del servizio, interrompendo fino a nuovo ordine i vincoli organici tra due dipendenti in evidente disaccordo, e che sono state avviate indagini dirette a verificare le versioni date da ciascuno degli interessati.
paragrafo 13
Quanto alla domanda che piaccia a questa Corte di dichiarare che … il ricorrente … ha il potere di emettere il proprio parere su tutte le proposte del Servizio «infrastruttura…», la convenuta afferma che questa Corte (sentenze 78-63, 11-65 e 62-65) ha affermato che il giudice comunitario non può dar ordini all'amministrazione.
paragrafo 14
Il ricorrente replica che l'asserita temporaneità della limitazione delle sue funzioni non può rendere lecita quest'ultima, in mancanza di qualsiasi precisazione circa le circostanze provvisorie che avrebbero indotto a deciderla e che ne determinerebbero la durata. Il provvedimento non può essere giustificato dalla parità di grado (A/3) tra il capo del Servizio «infrastrutture» e il suo superiore diretto. Il sig. Leroy, capo del servizio fabbricazione, ha infatti lo stesso grado del ricorrente, ma dipende da lui. Infine, la sentenza Klaer del 15 dicembre 1965 (Raccolta XI-1965, pag. 1269) smentisce l'assunto della convenuta secondo cui il dipendente che conserva stipendio e grado non ha subito alcun pregiudizio.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 1. Sulla domanda d'annullamento › c) Punti 5 e 6 delle conclusioni dell'atto introduttivo
paragrafo 1
Il ricorrente chiede infine l'annullamento delle presunte censure contenute nel secondo paragrafo, seconda frase, e nel terzo paragrafo del memorandum Kramers del 2 dicembre 1966. Detti passi costituiscono disapprovazione della sua condotta ed al tempo stesso rifiuto di fornirgli l'assistenza prevista dall'articolo 24 dello statuto, in occasione dell'atteggiamento insubordinato assunto dal capo del Servizio «infrastruttura» a partire dai 10 ottobre 1966.
paragrafo 2
L'illegittimità di queste decisioni deriva :
paragrafo 3
dal fatto che le sanzioni dissimulate sono state inflitte senza osservare le formalità di cui al titolo VI (regime disciplinare) ed all'allegato IX (procedimento disciplinare) dello statuto;
dall'incompetenza del direttore del Centro a censurare in questo modo la condotta di un dipendente di grado elevato come il ricorrente;
dallo sviamento di potere o di procedura da ravvisarsi, in primo luogo nel difetto di motivazione, che può giustificare il sospetto che le censure siano dettate da ragioni diverse, e in secondo luogo nel fatto che la censura è formalmente un semplice apprezzamento;
dal fatto che le censure sono basate su fatti erronei o erroneamente interpretati.
paragrafo 4
La convenuta ribatte che il memorandum Kramers è una nota riguardante il funzionamento del servizio, che non può, per la sua stessa natura, avere conseguenze di ordine statutario né, perciò, ledere un dipendente ai sensi dell'articolo 91 dello statuto. La giurisprudenza amministrativa dei sei Stati membri è concorde sul punto che i semplici provvedimenti di carattere interno sono sottratti al sindacato giurisdizionale, destinato a garantire le prerogative dei dipendenti.
paragrafo 5
La nota di servizio in questione non può nemmeno essere criticata sotto il profilo del difetto di motivazione, poiché non è una decisione «a carico» ai sensi dell'articolo 25 dello statuto.
paragrafo 6
Il ricorrente replica che la distinzione che la convenuta fa tra nota di servizio e decisione deriva da un formalismo ignoto sia allo statuto, sia alla giurisprudenza della Corte.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 2. Sulla domanda di risarcimento (punti 7 e 8 delle conclusioni dell'atto introduttivo)
paragrafo 1
Il ricorrente assume che le decisioni impugnate costituiscono un illecito che lo danneggia moralmente e si duole che si continui ad impedirgli il normale esercizio delle sue funzioni; la Commissione deve quindi risarcire il danno a lui derivante dagli atti e dalle omissioni dei dipendenti Kramers, Mercereau e Ritter, danno valutato in 1 FB.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che la domanda di risarcimento è priva di fondamento. Il ricorrente non ha provato né l'illecito, né il danno; in particolare, non ha provato che sia stato leso un interesse giuridicamente protetto.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 3. Sulla domanda di esibizione di documenti
paragrafo 1
Il ricorrente chiede alla Corte di ordinare l'esibizione del verbale della riunione del Comitato consultivo acquisti e contratti, documento EUR/C/4 del 20 febbraio 1966. Egli ha il diritto e il dovere d'informarsi delle decisioni adottate dal centro nell'ambito delle sue competenze; tale documento può completare i documenti prodotti con l'atto introduttivo.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che nell'archivio del Comitato consultivo acquisti e contratti non vi è alcun verbale contraddistinto dal numero né dalla data indicata.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
Le memorie delle parti sono state presentate nei termini prescritti e la fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 2
Nell'adunanza del 29 febbraio 1968, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la prima Sezione della Corte ha deciso di passare alla fase orale dopo aver richiesto alla Commissione, convenuta, di esibire determinati documenti. La convenuta ha depositato il 14 marzo 1968 i documenti richiestile.
paragrafo 3
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 15 maggio 1968. Al termine di detta udienza, il ricorrente ha depositato dei documenti comunicati in precedenza alla convenuta.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 giugno 1968.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla domanda di annullamento
paragrafo 1
Col ricorso si chiede l'annullamento di varie decisioni che, secondo il ricorrente, sono contenute o confermate nelle note e nei memorandum scambiati coi suoi superiori gerarchici.
paragrafo 2
L' esame tanto della ricevibilità quanto del merito del ricorso va fatto distinguendo questi vari oggetti.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla domanda di annullamento › A — Sul rifiuto di autorizzare il ricorrente a dare il suo parere al Comitato consultivo acquisti e contratti
paragrafo 1
Il ricorso è diretto anzitutto contro il rifiuto, opposto dal sig. Mercereau, vicedirettore del Centro di Ispra, nella nota del 22 novembre 1966 — e confermato dal direttore del Centro nel suo memorandum del 2 dicembre 1966 — alla richiesta del ricorrente di esprimere il proprio parere circa la scelta di un'impresa per la manutenzione delle installazioni del Centro.
paragrafo 2
Gli impugnati provvedimenti dei superiori gerarchici prendono atto della proposta di un dipendente circa la gestione del servizio e decidono in merito alla stessa.
paragrafo 3
Essi riguardano esclusivamente rapporti interni del servizio e il modo di esercitare l'attività amministrativa e non costituiscono quindi atti annullabili ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, con la conseguenza che, per quanto riguarda questo oggetto, il ricorso è irricevibile.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla domanda di annullamento › B — Sulla decisione di esonerare temporaneamente il ricorrente dal controllo sull'attività del Servizio «infrastruttura» › 1. Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Il ricorrente denunzia anzitutto l'incompetenza del direttore del servizio a decidere in merito. In secondo luogo il provvedimento violerebbe l'articolo 25 dello statuto. Infine, la nota costituirebbe una censura dissimulata, inflitta senza rispettare le forme del procedimento disciplinare, e sarebbe del pari viziata da sviamento di potere, giacché avrebbe avuto lo scopo di evitare che le osservazioni del ricorrente attirassero l'attenzione delle superiori autorità su determinate anomalie e su determinati abusi commessi nel servizio.
paragrafo 2
Dagli elementi sottoposti a questa Corte risulta che il direttore del Centro ha effettivamente separato, anche se in via temporanea, il Servizio «infrastruttura» dall'unità amministrativa diretta dal ricorrente. Il superiore gerarchico è l'unico responsabile dell'organizzazione dei servizi e deve avere la facoltà di stabilire e modificare gli incarichi a seconda delle esigenze del servizio, salvi restando i diritti conferiti ai dipendenti dallo statuto e di cui essi possono reclamare la tutela giurisdizionale. Dagli articoli 5 e 7 dello statuto si desume che il dipendente ha il diritto di esigere che le mansioni affidategli siano, nel loro complesso, conformi all'impiego corrispondente al suo grado. Il togliere a un dipendente una parte dei servizi già alle sue dipendenze può, in determinati casi, costituire violazione di tale diritto.
paragrafo 3
Il ricorso è quindi ricevibile.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla domanda di annullamento › B — Sulla decisione di esonerare temporaneamente il ricorrente dal controllo sull'attività del Servizio «infrastruttura» › 2. Nel merito
paragrafo 1
a) Dagli atti processuali e dalle difese orali delle parti risulta che il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito di incidenti e conflitti reiterati, prodottisi tra il ricorrente e il capo del Servizio «infrastruttura», funzionario di grado pari al ricorrente, ma a questi subordinato. Il direttore del centro aveva il diritto di ritenere che tale situazione, nociva al buon funzionamento del servizio, richiedesse l'adozione di misure immediate e provvisorie, quali la sospensione dei rapporti di servizio tra i due dipendenti. In mancanza di una regolare delega, spetta indubbiamente alla Commissione organizzare i servizi, ma tale fatto non impedisce che un provvedimento provvisorio possa venir adottato in proposito ove lo richiedano impellenti necessità del servizio. La prolungata efficacia di tale misura provvisoria è in parte conseguenza delle inchieste promosse, anche a richiesta del ricorrente, circa i fatti che hanno originato il conflitto tra il ricorrente stesso e il suo subordinato.
In queste circostanze, non vi è ragione di ritenere che un provvedimento, in realtà definitivo, sia stato adottato da un'autorità incompetente sotto l'aspetto di un provvedimento provvisorio.
b) In secondo luogo il ricorrente denunzia la violazione dell'articolo 25 dello statuto, per mancata notifica e mancata motivazione dell'atto impugnato.
Anzitutto il provvedimento e stato comunicato per iscritto al ricorrente col memorandum Kramers del 2 dicembre 1966. Risulta dagli atti di causa che la comunicazione è stata fatta per iscritto, entro breve termine, e che lo statuto non è stato violato.
In secondo luogo, come si è detto sopra, il provvedimento impugnato va considerato come provvisorio e dettato dalle impellenti esigenze del servizio. In considerazione dell'indole di tale atto, la motivazione di cui al memorandum del 2 dicembre 1966 appare adeguata.
c) Il ricorrente deduce poi che il provvedimento impugnato costituisce una censura dissimulata, inflittagli senza rispettare le forme del procedimento disciplinare, e che inoltre esso ha avuto il preciso scopo di evitare che le osservazioni del ricorrente attirassero l'attenzione delle superiori autorità su determinate irregolarità e su determinati abusi.
A sostegno dei suoi assunti il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova atto a far supporre che il direttore del Centro — che d'altronde agiva entro i limiti dei suoi poteri — si sia valso di questi per uno scopo diverso dall'interesse del servizio. La circostanza — pacifica tra le parti — che indagini siano state promosse e siano tuttora in corso sulle questioni sollevate dal caso in esame, contraddice le affermazioni del ricorrente e al tempo stesso prova che l'articolo 24 dello statuto è stato rispettato.
d) Secondo la convenuta, i mezzi esaminati sub b) e c) non sono stati formulati nell'atto introduttivo, e sono quindi inammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Posto che tali mezzi sono stati dichiarati infondati, cade automaticamente il problema della ricevibilità.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla domanda di annullamento › C — Sull'asserita censura
paragrafo 1
Semplici osservazioni indirizzate ad un dipendente dal superiore gerarchico, quali quelle di cui ai punti 2 e 3 del memorandum Kramers, non costituiscono un provvedimento disciplinare, ma un provvedimento interno non impugnabile. Tali osservazioni non miravano a produrre — né lo potevano — alcuno degli effetti giuridici di una sanzione disciplinare.
paragrafo 2
Per quanto riguarda questo oggetto, il ricorso è quindi irricevibile.
SENTENZA › IN DIRITTO › II — Sulla domanda di risarcimento del danno
paragrafo 1
Il ricorrente chiede il risarcimento del danno che gli sarebbe stato arrecato dagli atti impugnati e conclude indicando in 1 FB l'entità simbolica del danno morale.
paragrafo 2
Adottando ì provvedimenti che costituiscono oggetto del ricorso, la direzione del Centro d'Ispra non ha commesso alcun illecito. Anzi, astenendosi dal richiamare all'ordine il subordinato, come aveva proposto il ricorrente, e cercando di eliminare con un provvedimento provvisorio gli attriti evidentemente nocivi al buon andamento del servizio, senza previamente chiarire le eventuali responsabilità dei dipendenti e senza pronunziarsi in merito, data la complessità dei problemi, gli organi responsabili del Centro hanno usato la necessaria circospezione che esclude ogni illecito da parte loro.
paragrafo 3
La domanda di risarcimento è quindi infondata.
SENTENZA › IN DIRITTO › III — Sulla domanda di produzione di documenti
paragrafo 1
Il ricorrente ha chiesto alla Corte di ordinare l'esibizione del verbale della riunione 20 febbraio 1966 del Comitato consultivo acquisti e contratti.
paragrafo 2
Poiché la Corte ritiene sufficienti i documenti contenuti nel fascicolo, non vi è motivo di accogliere la domanda del ricorrente.
SENTENZA › IN DIRITTO › IV — Sulle spese
paragrafo 1
Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
paragrafo 2
Tuttavia, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto l'articolo 152 del trattato istitutivo della C.E.E.A.,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEEA,
visto lo statuto del personale della CEEA, e in particolare gli articoli 5, 7, 21, 24, 25, 86-91, e l'allegato IX,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1o La domanda d'annullamento è irricevibile nel 1o e 3o capo e infondata nel 2o .
2o La domanda di risarcimento è respinta.
3o Le spese sono compensate.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, l'11 luglio 1968.
Donner
Monaco
Mertens de Wilmars
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, l'11 luglio 1968.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
A. M. Donner