Sez. 2, Sentenza n. 6036 del 11/05/2000 (Rv. 536401 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI | Riconoscimento dei vizi da parte del venditore - Sanatoria dell'omissione di denuncia - Condizioni.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI
Perché il riconoscimento dei vizi possa sanare, ai sensi dell'art. 1495, secondo comma cod. civ., l'effetto preclusivo dell'omissione della denuncia da parte del compratore, è necessario che da esso possa farsi derivare la presunzione che il venditore avesse acquisito la conoscenza dell'esistenza dei vizi precedentemente alla scadenza utile per la loro denuncia da parte dell'acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)