Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 26/05/1998 (Rv. 515824 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - COMPRATORE CONVENUTO PER L'ESECUZIONE | Omessa denuncia nel termine - Successivo riconoscimento del venditore - Impedimento della decadenza - Idoneità - Conseguenze - Deduzione del diritto alla garanzia in via di eccezione oltre il termine di prescrizione - Ammissibilità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - COMPRATORE CONVENUTO PER L'ESECUZIONE
Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore, pur se successivo al termine di decadenza stabilito dall'art. 1495 cod. civ. per la omologa denuncia di essi da parte del compratore, impedisce la decadenza di questi dal diritto alla garanzia e gli consente di farlo valere in via di eccezione, anche oltre il termine di prescrizione di cui al comma terzo della medesima norma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)