Sez. 5 - , Ordinanza n. 33926 del 19/12/2019 (Rv. 656413 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA | Domanda di accertamento della nullità dell'atto di accertamento - Pronuncia di annullamento - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA
La nullità, quale forma più grave di invalidità, comprende, nell'ambito del "petitum", anche le ragioni dell'annullamento. Ne consegue che, nel caso in cui la domanda o l'eccezione di nullità dell'atto si fondi sui medesimi fatti che, più correttamente, dovrebbero condurre al suo annullamento, il giudice può dichiarare l'annullamento dell'atto, anziché la sua radicale nullità, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto sul presupposto che il giudice di merito fosse incorso in vizio di ultrapetizione, avendo dichiarato la nullità degli atti impositivi per incompetenza territoriale, benché tale vizio desse luogo alla loro mera annullabilità, non eccepita dal contribuente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 24 com. 14, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)