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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27414 del 29/10/2018 (Rv. 650939 - 02)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA | Domanda di accertamento della nullità del testamento - Possibilità per il giudice di pronunciarne l'annullamento - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Principio di conservazione della volontà del testatore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650939-02

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA

La domanda giudiziale con cui la parte intenda fare accertare la nullità di un testamento, al fine di poterne disconoscere gli effetti, si pone, rispetto ad un'ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo atto dipendente da un'invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore, sicché il giudice, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità del testamento, può pronunciarne l'annullamento, ai sensi dell'art. 606, comma 2, c.c., ove quest'ultimo risulti fondato sugli stessi fatti, senza che la sentenza sia censurabile per il vizio di ultrapetizione; né rileva, al riguardo, il principio di conservazione delle ultime volontà del defunto, non ricorrendo, nel caso in esame, una questione di interpretazione del testamento, bensì di qualificazione della suddetta domanda di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606 com. 2, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)