Sez. 2, Sentenza n. 5560 del 24/03/1986 Ud. (dep. 13/06/1986) Rv. 173120 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - DIFFERENZA TRA SPONTANEITÀ E VOLONTARIETÀ - NOZIONE DI VOLONTARIETÀ - FATTISPECIE: TENTATA ESTORSIONE.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - DIFFERENZA TRA SPONTANEITÀ E VOLONTARIETÀ - NOZIONE DI VOLONTARIETÀ - FATTISPECIE: TENTATA ESTORSIONE.*
Per aversi desistenza volontaria dall'Azione delittuosa ex art. 56 comma terzo cod. pen., è necessario e sufficiente che la Determinazione del soggetto sia stata libera e non coartata e ciò si ha tutte le volte in cui la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori di cause che abbiano impedito il proseguimento della Azione o l'abbiano reso assolutamente vano. La desistenza, pertanto, per produrre i suoi effetti, non deve necessariamente essere spontanea, essendo sufficiente che essa sia volontaria e cioè determinata, più che da autentico pentimento, da motivi di diversa natura, anche di ordine pratico. (fattispecie in tema di tentata estorsione in cui la S.C. ha annullato la decisione del giudice di appello sul rilievo che la condotta del soggetto di richiedere con un'unica telefonata, in Forma anonima, una somma di denaro, senza perfezionarla successivamente con l'indicazione del momento e del luogo della consegna corrisponde perfettamente allo schema legale della causa di non punibilità prevista dall'art. 56, terzo comma cod. pen., a nulla rilevando l'arresto del soggetto verificatosi, del tutto casualmente, a cinque mesi di distanza dalla predetta unica telefonata). (Conf mass n 165865).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 com. 3, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)