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Sez. 3, Sentenza n. 7888 del 17/02/1984 Ud. (dep. 03/10/1984) Rv. 165865 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - DIFFERENZA TRA SPONTANEITÀ E VOLONTARIETÀ - NOZIONE DI VOLONTARIETÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165865-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - DIFFERENZA TRA SPONTANEITÀ E VOLONTARIETÀ - NOZIONE DI VOLONTARIETÀ - FATTISPECIE.*

Per aversi recesso volontario dall'Azione delittuosa è necessario e sufficiente che la Determinazione del soggetto sia stata libera e non coartata e ciò si ha tutte le volte in cui la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta si sia verificata al di fuori di cause che abbiano impedito il proseguimento dell'Azione o l'abbiano reso assolutamente vano. Pertanto la desistenza per produrre i suoi effetti non deve necessariamente essere spontanea, essendo sufficiente che essa sia volontaria e cioè determinata, più che da autentico pentimento, da motivi di diversa natura, anche di ordine pratico. (fattispecie in cui è stata annullata la decisione che aveva escluso la configurabilità della desistenza volontaria sul rilievo che il soggetto, imputato di tentativo di esportazione illegale di valuta, invitato a fare la dichiarazione doganale, aveva indicato esattamente la valuta posseduta). (Conf mass n 155781, ed ivi citate, per quanto riguarda la nozione di volontarietà della desistenza ma con conclusione opposta di esclusione dell'applicabilità della desistenza per l'imputato che, alla dogana, dichiarava alla guardia di finanza parte della somma che intendeva illecitamente esportare).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)