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Sez. 2, Sentenza n. 10291 del 17/10/1998 (Rv. 519802 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Mutamento della "causa petendi" - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in materia di divisione ereditaria.
Stato
decisa il 1998-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519802-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Nel caso in cui, in un giudizio di divisione, sia stata rigettata in primo grado la domanda, proposta da uno dei partecipanti alla comunione, di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dei beni formanti oggetto della comunione, non costituisce domanda nuova ed è perciò proponibile in grado di appello la domanda formulata dalla medesima parte di attribuzione a sè, quale partecipante di maggior quota, della proprietà dei beni, previo conguaglio agli altri condividenti, trattandosi di domanda volta a realizzare lo stesso risultato della originaria domanda sulla base di una diversa "causa petendi", la cui modificazione è consentita in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)