Sez. 2, Sentenza n. 19884 del 20/09/2010 (Rv. 614619 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Divisione ereditaria - Domanda - Deduzione in appello di circostanze attinenti al titolo in forza del quale si radica la qualità di erede diverse da quelle prospettate in primo grado - Inammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Nel giudizio di divisione ereditaria, qualora gli eredi invochino in primo grado, come titolo successorio, il proprio diritto di rappresentazione rispetto al genitore che ha rinunciato all'eredità, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile in grado di appello - quella con la quale i medesimi, nel successivo giudizio di secondo grado, ribadiscono la domanda di divisione sul diverso presupposto per cui, non avendo il genitore redatto l'inventario nei termini di legge ed essendo il medesimo nel possesso dei beni ereditari, la sua rinuncia sarebbe da ritenere priva di effetto; in tal caso, infatti, la domanda di divisione proposta in qualità di eredi si trasforma in una domanda tesa a sollecitare i chiamati ad esprimersi sulla volontà di accettare o meno l'eredità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 481, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 713
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)