Sez. 5, Sentenza n. 4150 del 20/02/2009 (Rv. 606924 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle controversie fiscali ex art. 2 quinquies del decreto legge n. 564 del 1994 - Versamento del dieci per cento dell'imposta dovuta - Termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento - Natura - Perentorietà - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 2-quinquies del decreto legge n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 656 del 1994, la chiusura delle liti pendenti al 31 dicembre 1994 e di quelle che possono insorgere per atti notificati alla medesima data, ivi compresi il verbale di constatazione - nella specie, in materia di IVA - esige la domanda del ricorrente ed il pagamento di una somma, pari al dieci per cento per le liti di valore superiore a 2 milioni di lire, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento; tale termine è perentorio, nonostante il difetto di siffatta qualificazione espressa ovvero di sanzioni per il suo mancato rispetto, in quanto il pagamento del tributo non è mera modalità di esecuzione del predetto condono, ma presupposto essenziale per la sua concessione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)