Sez. 5, Sentenza n. 375 del 11/01/2006 (Rv. 589998 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI | Definizione agevolata delle controversie fiscali ex art. 2-quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Termine per il pagamento delle somme dovute per la definizione - Disciplina di cui all'art. 1 del d.l. n. 250 del 1995 - Proroga al 30 settembre 1995 - Fattispecie in tema di lite fiscale conseguente a processo verbale di constatazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI
In relazione alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1994, n. 656, l'art. 1, comma primo, del d.l. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 349, ha disposto la sospensione, fino al 30 settembre 1995, dei termini di impugnativa avverso gli atti di cui al comma primo del predetto art. 2-quinquies, consentendo la proposizione della domanda di definizione, se non presentata in data anteriore, entro il termine previsto per il pagamento. Così disponendo, il legislatore ha assegnato portata retroattiva alla procedura di definizione delle liti modificata dal d.l. n. 250 del 1995, ampliando la possibilità di accesso alle agevolazioni mediante la sospensione dei termini di impugnativa fino al 30 settembre 1995. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto quindi tempestiva la domanda di definizione proposta dal contribuente nel luglio 2005, negando validità alla tesi dell'amministrazione finanziaria ricorrente, secondo cui il contribuente non avrebbe potuto avvalersi del condono per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 2-quinquies, comma nono, del d.l. n. 564 del 1994, in forza del quale "limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione..., il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento", notifica avvenuta, nella specie, nel gennaio 1995).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 1 CORTE COST., Legge 30/09/1994 num. 656 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)