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Sez. 1, Sentenza n. 10823 del 01/10/1992 (Rv. 478762 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca | Alloggio "I.N.A. CASA" - Assegnazione con promessa di futura vendita - Disciplina ex art. 37 d.P.R. n. 1265 del 1965 - Mancata occupazione - Presunzione di rinuncia - Configurabilità - Provvedimenti di decadenza o revoca - Irrilevanza - Successivo trasferimento del bene in proprietà - Nullità.
Stato
decisa il 1992-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478762-01

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca

Con riguardo ad assegnazione con promessa di futura vendita di un alloggio "I.N.A. Casa", l'assoggettamento del rapporto al regolamento di gestione approvato ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 9 aprile 1956 n. 1265 comporta, in ipotesi di mancata occupazione dell'immobile, che l'assegnatario si presume rinunciatario, con automatica cessazione dell'assegnazione, indipendentemente dall'adozione di provvedimenti di decadenza o revoca di essa (art. 5 del citato regolamento). Pertanto, ove l'assegnatario, nonostante detta cessazione, ottenga successivamente il trasferimento in proprietà, il relativo contratto deve ritenersi affetto da nullità, per contrasto con norme imperative di legge (art. 1418 primo comma cod. civ.), vertendosi in tema di alienazione di bene pubblico in favore di persona non inclusa nella categoria dei possibili beneficiari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 28/02/1949 num. 43 CORTE COST., DPR 09/04/1956 num. 1265 art. 37, Legge 14/02/1963 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)